Gazzetta Ufficiale n. 125 del 01-06-1998

 

MINISTERO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 aprile 1998.
Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del
pino "Traumatocampa pityocampa".

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 recante disposizioni per la
difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge
approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 e modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
Vista la direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati
membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, in virtu' del quale e' stata confermata allo Stato la
determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria
(art. 71, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo n. 536 del 30 dicembre 1992 che, in
attuazione della direttiva 91/683/CEE, istituisce il servizio
fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della
Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
centrale";
Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1926 e 12 febbraio 1938
recanti disposizioni sulla lotta obbligatoria alla processionaria del
pino;
Considerato che la processionaria del pino "Traumatocampa
pityocampa" (Den. et Schiff.) e' un lepidottero molto diffuso
nell'area del Mediterraneo ed e' endemico in Italia, ad esclusione
della Sardegna ove risulta assente;
Rilevata la gravita' dei problemi connessi alle ricorrenti
pullulazioni del lepidottero, derivanti da particolari condizioni
ecologiche, selvicolturali e climatiche;
Ritenuto opportuno ricorrere ad idonei interventi di controllo in
caso di grave infestazione, anche in considerazione del rischio per
la salute dell'uomo e degli animali;
Udito il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e
delle foreste nell'adunanza del 13 febbraio 1998 sullo schema di
decreto ministeriale concernente la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" (Den. et Schiff.);

Decreta:
Art. 1.

La lotta contro la processionaria del pino "Traumatocampa
pityocampa" (Den. et Schiff) e' obbligatoria su tutto il territorio
della Repubblica italiana, nelle aree in cui la presenza dell'insetto
minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento
arboreo e possa costituire un rischio per la salute delle persone o
degli animali.

Art. 2.

Gli accertamenti fitosanitari per individuare le zone a rischio di
cui all'art. 1, devono essere effettuati annualmente dai servizi
fitosanitari regionali nel territorio di competenza, avvalendosi
della collaborazione del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Il servizio fitosanitario regionale, qualora a seguito delle
indagini previste dall'art. 2, rilevi la presenza del fitofago in
misura tale da costituire un rischio per la produttivita' o la
sopravvivenza del popolamento arboreo e conseguentemente per la
tutela della salute pubblica e degli animali, ne da comunicazione al
presidente della giunta regionale il quale dispone misure di
intervento di lotta obbligatoria secondo le modalita' stabilite dal
servizio fitosanitario regionale.
Negli altri casi il servizio fitosanitario regionale, qualora ne
venga a conoscenza, comunica la presenza del fitofago al sindaco e
stabilisce le modalita' di lotta piu' opportune.
Gli eventuali interventi di profilassi disposti dall'autorita'
sanitaria competente dovranno essere effettuati secondo le modalita'
concordate caso per caso con il servizio fitosanitario nazionale.

Art. 4.

I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante
infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei
focolai al servizio fitosanitario regionale competente per
territorio.
Detto servizio fitosanitario, dopo aver effettuato gli opportuni
sopralluoghi tecnici, stabilisce le modalita' di intervento piu'
idonee.

Art. 5.

I decreti ministeriali del 20 maggio 1926 e del 12 febbraio 1939,
citati nelle premesse, sono abrogati.

Art. 6.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, e'
facolta' delle regioni stabilire sanzioni amministrative per gli
inadempienti alle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, dopo la registrazione alla Corte dei conti,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 17 aprile 1998
Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 159